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C. 26/05/2007c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria. 11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse. Sezione III Della pubblicità 12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione IV Rapporti con i colleghi 13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: -omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; - esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione; - proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo; - assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato; - disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata; - sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi; 14. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione V Rapporti con il consiglio 15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. Il geometra deve altresì: - comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo; - informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria; - segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria; - rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza. 16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione VI Rapporti con i praticanti 17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale. TITOLO III Della prestazione Sezione I Dell’incarico 18. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione avente per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. 19. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della Professione. 21. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione dell’incarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione. 22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri I Dello svolgimento e formazione continua 23. Il geometra deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali; b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali. Sezione III Della segretezza 24. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. Sezione IV Dei rapporti esterni 25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri chiamate ad esercitare; b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti . Sezione V Dei rapporti con i committenti 26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. In particolare è tenuto a: a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituente oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione; b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dell’incarico; c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell’incarico ricevuto; d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente interessato. Codice di deontologia professionale dei Geometri Codice di deontologia professionale dei Geometri V Sanzioni disciplinari 27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione. TITOLO V Disposizione finale 28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti principi generali di deontologia professionale. |
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